NORMATIVE TECNICHE – TERMOGRAFIA, PERIZIE PRESSO IL TRIBUNALE E PROGETTAZIONE DI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO

11. TERMOGRAFIA – Diagnostica e controlli non distruttivi

La termografia a infrarossi è una metodologia di indagine non distruttiva (NDT) utilizzata per rilevare anomalie termiche su edifici, impianti elettrici, macchinari e componenti industriali.

Normativa di riferimento

NormaContenuto
UNI EN ISO 6781-1:2023Indagini termografiche negli edifici
UNI EN 16714-1:2016Principi generali delle prove termografiche non distruttive
UNI EN 16714-2:2016Strumentazione e telecamere a infrarossi
UNI EN 16714-3:2016Termini e definizioni delle prove termografiche
UNI ISO 18436-7:2014Qualificazione del personale per il monitoraggio delle macchine mediante termografia
UNI EN ISO 9712Qualificazione e certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi
UNI 11867:2022Indicazioni di base per il corretto utilizzo della termografia all’infrarosso

Principali applicazioni

  • Diagnostica energetica degli edifici.
  • Individuazione di ponti termici e dispersioni.
  • Ricerca di infiltrazioni e anomalie di umidità.
  • Controllo di quadri elettrici e connessioni.
  • Monitoraggio di motori, cuscinetti e macchinari.
  • Verifica di componenti meccanici e impianti industriali.
  • Controllo di processi produttivi e materiali.

UNI EN ISO 6781-1:2023

Definisce i requisiti e le metodologie per i servizi termografici negli edifici.

In particolare disciplina:

  • Procedure generali di indagine.
  • Caratteristiche della strumentazione.
  • Qualificazione degli operatori.
  • Analisi delle immagini termiche.
  • Interpretazione dei risultati.
  • Redazione dei rapporti tecnici.

La norma ha sostituito la precedente UNI EN 13187:2000.

UNI ISO 18436-7:2014

Riguarda la qualificazione del personale che effettua il monitoraggio e la diagnostica delle condizioni delle macchine mediante termografia a infrarossi.

Prevede tre categorie di qualificazione professionale, con livelli crescenti di competenza.

Documentazione tecnica

Un rapporto termografico dovrebbe contenere:

  • Identificazione del bene esaminato.
  • Data e luogo dell’indagine.
  • Condizioni ambientali.
  • Identificazione della termocamera.
  • Parametri di acquisizione ed emissività.
  • Fotografie visibili e termogrammi.
  • Individuazione delle anomalie.
  • Analisi e interpretazione dei risultati.
  • Conclusioni e raccomandazioni tecniche.

12. PERIZIE TECNICHE PRESSO IL TRIBUNALE – CTU, CTP E PERITI

La consulenza tecnica giudiziaria consiste nell’attività professionale svolta da un esperto per fornire al giudice valutazioni tecniche su questioni che richiedono competenze specialistiche.

Occorre distinguere tre figure professionali.

CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio

È il professionista nominato dal giudice per svolgere accertamenti e valutazioni tecniche nell’ambito di un procedimento civile.

CTP – Consulente Tecnico di Parte

È il professionista incaricato da una delle parti del procedimento per assisterla tecnicamente e partecipare alle operazioni peritali.

Perito del procedimento penale

È l’esperto nominato dal giudice penale per rispondere a specifici quesiti tecnici o scientifici.

Normativa di riferimento

NormaContenuto
Codice di Procedura Civile, art. 61Consulente tecnico
Codice di Procedura Civile, art. 191Nomina del consulente tecnico
Codice di Procedura Civile, art. 192Astensione e ricusazione del consulente
Codice di Procedura Civile, art. 193Giuramento del consulente
Codice di Procedura Civile, art. 194Attività del consulente
Codice di Procedura Civile, art. 195Relazione e osservazioni delle parti
Codice di Procedura Civile, art. 201Consulente tecnico di parte
Disp. att. c.p.c., artt. 13-24Albo dei consulenti tecnici
D.Lgs. 149/2022Riforma del processo civile
D.M. 4 agosto 2023, n. 109Requisiti e disciplina degli albi CTU
Codice di Procedura Penale, art. 220Oggetto della perizia
Codice di Procedura Penale, art. 221Nomina del perito
Codice di Procedura Penale, art. 225Consulenti tecnici nel procedimento penale
Codice di Procedura Penale, art. 233Consulenti tecnici fuori dai casi di perizia

Iscrizione all’Albo CTU

Il riferimento principale è il D.M. 109/2023.

Tra i requisiti previsti per l’iscrizione figurano:

  • Iscrizione al rispettivo Ordine o Collegio professionale, oppure ai registri previsti per le professioni non ordinistiche.
  • Regolarità della formazione professionale continua, ove prevista.
  • Condotta morale specchiata.
  • Speciale competenza tecnica nella materia richiesta.
  • Residenza o domicilio professionale nel circondario del Tribunale competente.

Le domande vengono presentate attraverso il portale ministeriale dedicato agli Albi CTU e Periti.

Principali attività del CTU

  • Accertamenti tecnici su immobili.
  • Verifiche di conformità edilizia e catastale.
  • Valutazioni di danni strutturali.
  • Accertamenti su infiltrazioni e umidità.
  • Verifiche su impianti elettrici e meccanici.
  • Valutazioni di macchinari e attrezzature.
  • Accertamenti su infortuni e guasti.
  • Stime e valutazioni economiche.
  • Analisi di difetti costruttivi e vizi delle opere.

Documentazione tecnica della perizia

Una relazione tecnica giudiziaria dovrebbe comprendere:

  1. Incarico e quesito del giudice.
  2. Identificazione delle parti e dell’oggetto dell’accertamento.
  3. Documentazione esaminata.
  4. Descrizione delle operazioni peritali.
  5. Metodologie e strumenti utilizzati.
  6. Accertamenti e risultati.
  7. Documentazione fotografica.
  8. Analisi tecnica e normativa.
  9. Risposte puntuali ai quesiti.
  10. Conclusioni.

Nota: il CTU deve mantenere imparzialità e operare nei limiti dell’incarico ricevuto. Il CTP tutela invece gli interessi tecnici della parte che lo ha nominato.


13. PROGETTAZIONE DI ACCESSORI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO

La progettazione degli accessori di sollevamento riguarda la realizzazione di attrezzature destinate alla presa, al sostegno e alla movimentazione di carichi mediante gru, paranchi e altri apparecchi di sollevamento.

Esempi di accessori di sollevamento

  • Bilancini e bilancieri di sollevamento.
  • Traverse di sollevamento.
  • Forche di sollevamento.
  • Ganci e grilli.
  • Pinze e sistemi di presa.
  • Attrezzature per sollevamento di lamiere.
  • Telai e strutture di presa.
  • Attrezzature amovibili per movimentazione industriale.
  • Sistemi di sollevamento con magneti o ventose.

Normativa legislativa di riferimento

NormaContenuto
Direttiva 2006/42/CEDirettiva Macchine
D.Lgs. 17/2010Recepimento della Direttiva Macchine in Italia
Regolamento UE 2023/1230Nuovo Regolamento Macchine
D.Lgs. 81/2008, art. 71Obblighi del datore di lavoro relativi alle attrezzature
D.Lgs. 81/2008, art. 73Informazione, formazione e addestramento
D.Lgs. 81/2008, Allegato VIDisposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro

Nota normativa: al 31 ottobre 2026 la Direttiva 2006/42/CE, recepita dal D.Lgs. 17/2010, costituisce ancora il riferimento generale per l’immissione sul mercato delle nuove attrezzature. Il Regolamento UE 2023/1230 si applicherà dal 20 gennaio 2027.

Il nuovo regolamento comprende espressamente gli accessori di sollevamento nel proprio campo di applicazione.

Norme tecniche UNI EN di riferimento

NormaAmbito di applicazione
UNI EN 13155:2025Attrezzature amovibili di presa del carico
UNI EN 13001-1:2015Criteri generali di progettazione degli apparecchi di sollevamento
UNI EN 13001-2:2021Azioni e combinazioni di carico
UNI EN 1492-1:2009Brache di nastro tessuto piatto
UNI EN 1492-2Brache ad anello continuo di tessuto
UNI EN 818-4:2008Brache di catena
UNI EN 1677-1Componenti forgiati in acciaio per brache
UNI EN 1677-2Ganci di sollevamento con chiusura dell’imbocco
UNI EN 1677-3Ganci con chiusura autobloccante
UNI EN 1677-4Maglie per sistemi di sollevamento
UNI EN 13414-1:2009Brache a fune di acciaio
UNI EN 13889:2009Grilli di acciaio per sollevamento

La UNI EN 13155:2025 riguarda specificamente le attrezzature amovibili di presa del carico, tra cui bilancini, traverse, pinze, forche, magneti e ventose, nei limiti del relativo campo di applicazione.

UNI EN 13155 – Requisiti di progettazione

La progettazione deve considerare:

  • Resistenza meccanica.
  • Stabilità elastica.
  • Verifica a fatica.
  • Sollecitazioni statiche e dinamiche.
  • Condizioni di carico.
  • Materiali e caratteristiche meccaniche.
  • Sicurezza dei sistemi di presa.
  • Dispositivi di sicurezza.
  • Condizioni di utilizzo e manutenzione.

UNI EN 13001 – Verifiche strutturali

La serie UNI EN 13001 fornisce criteri per la progettazione e la verifica della sicurezza degli apparecchi di sollevamento.

In particolare:

  • Parte 1: principi generali e requisiti di progettazione.
  • Parte 2: azioni di carico e combinazioni di carico.
  • Parte 3: verifiche degli stati limite e della sicurezza dei componenti.

L’applicabilità delle singole parti agli accessori deve essere valutata in funzione del prodotto e delle norme specifiche pertinenti.

Principali verifiche di calcolo

Durante la progettazione di un accessorio di sollevamento devono essere effettuate, secondo il caso applicabile:

  1. Determinazione del carico massimo di utilizzazione (WLL).
  2. Calcolo delle sollecitazioni.
  3. Verifica a trazione e compressione.
  4. Verifica a flessione.
  5. Verifica a taglio.
  6. Verifica delle saldature.
  7. Verifica dei collegamenti bullonati.
  8. Verifica dell’instabilità e dell’imbozzamento.
  9. Verifica a fatica.
  10. Verifica della stabilità complessiva.
  11. Valutazione dei rischi residui.

Documentazione tecnica di progetto

La documentazione tecnica dovrebbe comprendere:

  • Disegni costruttivi quotati.
  • Distinta dei materiali.
  • Specifiche dei materiali.
  • Relazione di calcolo strutturale.
  • Verifiche delle saldature.
  • Analisi dei rischi.
  • Istruzioni per l’uso.
  • Indicazione del carico massimo di utilizzazione.
  • Procedure di controllo e manutenzione.
  • Dichiarazione CE di conformità, quando richiesta.

Marcatura e documentazione dell’accessorio

Per gli accessori soggetti alla Direttiva Macchine devono essere previsti gli adempimenti applicabili relativi a:

  • Marcatura CE.
  • Identificazione del fabbricante.
  • Identificazione del prodotto.
  • Carico massimo di utilizzazione (WLL).
  • Dichiarazione CE di conformità.
  • Istruzioni per l’uso e la manutenzione.

Il fabbricante è responsabile della valutazione dei rischi, della documentazione tecnica, della procedura di valutazione della conformità e degli altri obblighi previsti dalla normativa applicabile.


14. COLLEGAMENTO TRA LE TRE DISCIPLINE

AmbitoRiferimento principaleFinalità
Termografia ediliziaUNI EN ISO 6781-1Diagnostica degli edifici
Termografia industrialeUNI EN 16714Controlli non distruttivi
Qualificazione termograficaUNI ISO 18436-7Competenza dell’operatore
Consulenza tecnica civileCodice di Procedura CivileAttività CTU e CTP
Perizia penaleCodice di Procedura PenaleAccertamenti tecnici penali
Iscrizione Albo CTUD.M. 109/2023Requisiti professionali
Progettazione accessoriUNI EN 13155Sicurezza delle attrezzature di presa
Calcolo strutturaleUNI EN 13001Verifica delle strutture di sollevamento
Sicurezza macchineD.Lgs. 17/2010Requisiti di conformità delle macchine
Sicurezza sul lavoroD.Lgs. 81/2008Uso sicuro delle attrezzatur