NORMATIVE TECNICHE – TERMOGRAFIA, PERIZIE PRESSO IL TRIBUNALE E PROGETTAZIONE DI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
11. TERMOGRAFIA – Diagnostica e controlli non distruttivi
La termografia a infrarossi è una metodologia di indagine non distruttiva (NDT) utilizzata per rilevare anomalie termiche su edifici, impianti elettrici, macchinari e componenti industriali.
Normativa di riferimento
| Norma | Contenuto |
|---|---|
| UNI EN ISO 6781-1:2023 | Indagini termografiche negli edifici |
| UNI EN 16714-1:2016 | Principi generali delle prove termografiche non distruttive |
| UNI EN 16714-2:2016 | Strumentazione e telecamere a infrarossi |
| UNI EN 16714-3:2016 | Termini e definizioni delle prove termografiche |
| UNI ISO 18436-7:2014 | Qualificazione del personale per il monitoraggio delle macchine mediante termografia |
| UNI EN ISO 9712 | Qualificazione e certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi |
| UNI 11867:2022 | Indicazioni di base per il corretto utilizzo della termografia all’infrarosso |
Principali applicazioni
- Diagnostica energetica degli edifici.
- Individuazione di ponti termici e dispersioni.
- Ricerca di infiltrazioni e anomalie di umidità.
- Controllo di quadri elettrici e connessioni.
- Monitoraggio di motori, cuscinetti e macchinari.
- Verifica di componenti meccanici e impianti industriali.
- Controllo di processi produttivi e materiali.
UNI EN ISO 6781-1:2023
Definisce i requisiti e le metodologie per i servizi termografici negli edifici.
In particolare disciplina:
- Procedure generali di indagine.
- Caratteristiche della strumentazione.
- Qualificazione degli operatori.
- Analisi delle immagini termiche.
- Interpretazione dei risultati.
- Redazione dei rapporti tecnici.
La norma ha sostituito la precedente UNI EN 13187:2000.
UNI ISO 18436-7:2014
Riguarda la qualificazione del personale che effettua il monitoraggio e la diagnostica delle condizioni delle macchine mediante termografia a infrarossi.
Prevede tre categorie di qualificazione professionale, con livelli crescenti di competenza.
Documentazione tecnica
Un rapporto termografico dovrebbe contenere:
- Identificazione del bene esaminato.
- Data e luogo dell’indagine.
- Condizioni ambientali.
- Identificazione della termocamera.
- Parametri di acquisizione ed emissività.
- Fotografie visibili e termogrammi.
- Individuazione delle anomalie.
- Analisi e interpretazione dei risultati.
- Conclusioni e raccomandazioni tecniche.
12. PERIZIE TECNICHE PRESSO IL TRIBUNALE – CTU, CTP E PERITI
La consulenza tecnica giudiziaria consiste nell’attività professionale svolta da un esperto per fornire al giudice valutazioni tecniche su questioni che richiedono competenze specialistiche.
Occorre distinguere tre figure professionali.
CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio
È il professionista nominato dal giudice per svolgere accertamenti e valutazioni tecniche nell’ambito di un procedimento civile.
CTP – Consulente Tecnico di Parte
È il professionista incaricato da una delle parti del procedimento per assisterla tecnicamente e partecipare alle operazioni peritali.
Perito del procedimento penale
È l’esperto nominato dal giudice penale per rispondere a specifici quesiti tecnici o scientifici.
Normativa di riferimento
| Norma | Contenuto |
|---|---|
| Codice di Procedura Civile, art. 61 | Consulente tecnico |
| Codice di Procedura Civile, art. 191 | Nomina del consulente tecnico |
| Codice di Procedura Civile, art. 192 | Astensione e ricusazione del consulente |
| Codice di Procedura Civile, art. 193 | Giuramento del consulente |
| Codice di Procedura Civile, art. 194 | Attività del consulente |
| Codice di Procedura Civile, art. 195 | Relazione e osservazioni delle parti |
| Codice di Procedura Civile, art. 201 | Consulente tecnico di parte |
| Disp. att. c.p.c., artt. 13-24 | Albo dei consulenti tecnici |
| D.Lgs. 149/2022 | Riforma del processo civile |
| D.M. 4 agosto 2023, n. 109 | Requisiti e disciplina degli albi CTU |
| Codice di Procedura Penale, art. 220 | Oggetto della perizia |
| Codice di Procedura Penale, art. 221 | Nomina del perito |
| Codice di Procedura Penale, art. 225 | Consulenti tecnici nel procedimento penale |
| Codice di Procedura Penale, art. 233 | Consulenti tecnici fuori dai casi di perizia |
Iscrizione all’Albo CTU
Il riferimento principale è il D.M. 109/2023.
Tra i requisiti previsti per l’iscrizione figurano:
- Iscrizione al rispettivo Ordine o Collegio professionale, oppure ai registri previsti per le professioni non ordinistiche.
- Regolarità della formazione professionale continua, ove prevista.
- Condotta morale specchiata.
- Speciale competenza tecnica nella materia richiesta.
- Residenza o domicilio professionale nel circondario del Tribunale competente.
Le domande vengono presentate attraverso il portale ministeriale dedicato agli Albi CTU e Periti.
Principali attività del CTU
- Accertamenti tecnici su immobili.
- Verifiche di conformità edilizia e catastale.
- Valutazioni di danni strutturali.
- Accertamenti su infiltrazioni e umidità.
- Verifiche su impianti elettrici e meccanici.
- Valutazioni di macchinari e attrezzature.
- Accertamenti su infortuni e guasti.
- Stime e valutazioni economiche.
- Analisi di difetti costruttivi e vizi delle opere.
Documentazione tecnica della perizia
Una relazione tecnica giudiziaria dovrebbe comprendere:
- Incarico e quesito del giudice.
- Identificazione delle parti e dell’oggetto dell’accertamento.
- Documentazione esaminata.
- Descrizione delle operazioni peritali.
- Metodologie e strumenti utilizzati.
- Accertamenti e risultati.
- Documentazione fotografica.
- Analisi tecnica e normativa.
- Risposte puntuali ai quesiti.
- Conclusioni.
Nota: il CTU deve mantenere imparzialità e operare nei limiti dell’incarico ricevuto. Il CTP tutela invece gli interessi tecnici della parte che lo ha nominato.
13. PROGETTAZIONE DI ACCESSORI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO
La progettazione degli accessori di sollevamento riguarda la realizzazione di attrezzature destinate alla presa, al sostegno e alla movimentazione di carichi mediante gru, paranchi e altri apparecchi di sollevamento.
Esempi di accessori di sollevamento
- Bilancini e bilancieri di sollevamento.
- Traverse di sollevamento.
- Forche di sollevamento.
- Ganci e grilli.
- Pinze e sistemi di presa.
- Attrezzature per sollevamento di lamiere.
- Telai e strutture di presa.
- Attrezzature amovibili per movimentazione industriale.
- Sistemi di sollevamento con magneti o ventose.
Normativa legislativa di riferimento
| Norma | Contenuto |
|---|---|
| Direttiva 2006/42/CE | Direttiva Macchine |
| D.Lgs. 17/2010 | Recepimento della Direttiva Macchine in Italia |
| Regolamento UE 2023/1230 | Nuovo Regolamento Macchine |
| D.Lgs. 81/2008, art. 71 | Obblighi del datore di lavoro relativi alle attrezzature |
| D.Lgs. 81/2008, art. 73 | Informazione, formazione e addestramento |
| D.Lgs. 81/2008, Allegato VI | Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro |
Nota normativa: al 31 ottobre 2026 la Direttiva 2006/42/CE, recepita dal D.Lgs. 17/2010, costituisce ancora il riferimento generale per l’immissione sul mercato delle nuove attrezzature. Il Regolamento UE 2023/1230 si applicherà dal 20 gennaio 2027.
Il nuovo regolamento comprende espressamente gli accessori di sollevamento nel proprio campo di applicazione.
Norme tecniche UNI EN di riferimento
| Norma | Ambito di applicazione |
|---|---|
| UNI EN 13155:2025 | Attrezzature amovibili di presa del carico |
| UNI EN 13001-1:2015 | Criteri generali di progettazione degli apparecchi di sollevamento |
| UNI EN 13001-2:2021 | Azioni e combinazioni di carico |
| UNI EN 1492-1:2009 | Brache di nastro tessuto piatto |
| UNI EN 1492-2 | Brache ad anello continuo di tessuto |
| UNI EN 818-4:2008 | Brache di catena |
| UNI EN 1677-1 | Componenti forgiati in acciaio per brache |
| UNI EN 1677-2 | Ganci di sollevamento con chiusura dell’imbocco |
| UNI EN 1677-3 | Ganci con chiusura autobloccante |
| UNI EN 1677-4 | Maglie per sistemi di sollevamento |
| UNI EN 13414-1:2009 | Brache a fune di acciaio |
| UNI EN 13889:2009 | Grilli di acciaio per sollevamento |
La UNI EN 13155:2025 riguarda specificamente le attrezzature amovibili di presa del carico, tra cui bilancini, traverse, pinze, forche, magneti e ventose, nei limiti del relativo campo di applicazione.
UNI EN 13155 – Requisiti di progettazione
La progettazione deve considerare:
- Resistenza meccanica.
- Stabilità elastica.
- Verifica a fatica.
- Sollecitazioni statiche e dinamiche.
- Condizioni di carico.
- Materiali e caratteristiche meccaniche.
- Sicurezza dei sistemi di presa.
- Dispositivi di sicurezza.
- Condizioni di utilizzo e manutenzione.
UNI EN 13001 – Verifiche strutturali
La serie UNI EN 13001 fornisce criteri per la progettazione e la verifica della sicurezza degli apparecchi di sollevamento.
In particolare:
- Parte 1: principi generali e requisiti di progettazione.
- Parte 2: azioni di carico e combinazioni di carico.
- Parte 3: verifiche degli stati limite e della sicurezza dei componenti.
L’applicabilità delle singole parti agli accessori deve essere valutata in funzione del prodotto e delle norme specifiche pertinenti.
Principali verifiche di calcolo
Durante la progettazione di un accessorio di sollevamento devono essere effettuate, secondo il caso applicabile:
- Determinazione del carico massimo di utilizzazione (WLL).
- Calcolo delle sollecitazioni.
- Verifica a trazione e compressione.
- Verifica a flessione.
- Verifica a taglio.
- Verifica delle saldature.
- Verifica dei collegamenti bullonati.
- Verifica dell’instabilità e dell’imbozzamento.
- Verifica a fatica.
- Verifica della stabilità complessiva.
- Valutazione dei rischi residui.
Documentazione tecnica di progetto
La documentazione tecnica dovrebbe comprendere:
- Disegni costruttivi quotati.
- Distinta dei materiali.
- Specifiche dei materiali.
- Relazione di calcolo strutturale.
- Verifiche delle saldature.
- Analisi dei rischi.
- Istruzioni per l’uso.
- Indicazione del carico massimo di utilizzazione.
- Procedure di controllo e manutenzione.
- Dichiarazione CE di conformità, quando richiesta.
Marcatura e documentazione dell’accessorio
Per gli accessori soggetti alla Direttiva Macchine devono essere previsti gli adempimenti applicabili relativi a:
- Marcatura CE.
- Identificazione del fabbricante.
- Identificazione del prodotto.
- Carico massimo di utilizzazione (WLL).
- Dichiarazione CE di conformità.
- Istruzioni per l’uso e la manutenzione.
Il fabbricante è responsabile della valutazione dei rischi, della documentazione tecnica, della procedura di valutazione della conformità e degli altri obblighi previsti dalla normativa applicabile.
14. COLLEGAMENTO TRA LE TRE DISCIPLINE
| Ambito | Riferimento principale | Finalità |
|---|---|---|
| Termografia edilizia | UNI EN ISO 6781-1 | Diagnostica degli edifici |
| Termografia industriale | UNI EN 16714 | Controlli non distruttivi |
| Qualificazione termografica | UNI ISO 18436-7 | Competenza dell’operatore |
| Consulenza tecnica civile | Codice di Procedura Civile | Attività CTU e CTP |
| Perizia penale | Codice di Procedura Penale | Accertamenti tecnici penali |
| Iscrizione Albo CTU | D.M. 109/2023 | Requisiti professionali |
| Progettazione accessori | UNI EN 13155 | Sicurezza delle attrezzature di presa |
| Calcolo strutturale | UNI EN 13001 | Verifica delle strutture di sollevamento |
| Sicurezza macchine | D.Lgs. 17/2010 | Requisiti di conformità delle macchine |
| Sicurezza sul lavoro | D.Lgs. 81/2008 | Uso sicuro delle attrezzatur |


